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In materia di commissioni di concorsi pubblici: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 gennaio 2012, n. 396

Sostituzione di una commissione di concorso in caso di annullamento dei suoi atti solo come extrema ratio.

La scelta circa la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l’annullamento dei suoi atti non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti. Occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo, e quindi dell’Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell’imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate.

Certamente non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione. Tale scelta costituisce anzi una sorta di “extrema ratio”, alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità. Infatti, non giova certo alla credibilità dei concorsi pubblici l’esasperata delegittimazione degli organi preposti ai necessari giudizi; quest’ultima può anzi favorire fenomeni di attacco a commissioni sgradite proprio per la loro imparzialità da parte di candidati giustamente pretermessi o di amministratori pubblici, desiderosi di influire sui risultati della selezione. La rimozione della commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza.

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