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Nel pieno del dibattito politico e sociale sulla riforma del mercato del lavoro, in cui è emersa la necessità di ridurre i tempi per i processi sui licenziamenti illegittimi, la Corte di Cassazione interviene con una sentenza che rende più gravosi per i datori di lavoro gli obblighi conseguenti alle sentenze di annullamento dei licenziamenti.

In materia di licenziamenti illegittimi e obbligazione contributiva del datore di lavoro: Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sent. del 13.01.2012, n. 402

La Cassazione, con sentenza 13 gennaio 2012, n. 402, conferma la decisione del giudice di secondo grado che ha condannato una società al pagamento nei confronti dell’INPS della sanzione una tantum di cui all’art. 1 comma 217, legge n. 662/96, per le inadempienze relative al mancato pagamento dei contributi relativi alle posizioni di un dirigente e di un dipendente, per i quali due distinte sentenze avevano dichiarato rispettivamente l’illegittimità del recesso per giusta causa, con conseguente spettanza dell’indennità sostitutiva del preavviso, e l’illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione della tutela reale e condanna al pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso a quella della reintegrazione.

Con tale recente sentenza la suprema Corte ribalta il precedente orientamento, partendo dall’assunto che il rapporto assicurativo sia assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, in quanto la previsione legislativa di cui all’art. 18 comma 4, legge n. 300/70 – secondo la quale il datore di lavoro deve essere condannato al «versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione» – comporta la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale, collegato a quello lavorativo. La Corte afferma, dunque, che poiché l’obbligazione contributiva sorge contestualmente all’obbligazione retributiva, i contributi sono da ritenersi dovuti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1 comma 217 della legge 662/96, «fin dal momento in cui, in conseguenza degli effetti retroattivi delle pronunce di annullamento del licenziamento illegittimamente intimato, devono essere riconosciute al lavoratore le spettanze economiche in relazione alle insorge l’obbligazione contributiva».

Seguendo questa ricostruzione, il datore di lavoro incorre sempre in un’ipotesi di evasione contributiva, con conseguente condanna al pagamento delle sanzioni previste.

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