DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 NOVEMBRE 2008, RELATIVA AL LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE.
“Parità di trattamento, più facile accesso all’occupazione, equiparazione tra lavoratori in somministrazione e lavoratori dipendenti dall’impresa in cui si presta il servizio. Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri di oggi del decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, le agenzie di somministrazione italiane cambiano volto. Il provvedimento, declinato in otto articoli, serve a dotare il nostro mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci a garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l’inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, rendendo più semplice ed immediato il contatto tra lavoratore ed impresa e aumentando le tutele per i lavoratori. Lo schema di decreto, infatti, modificando le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 (c.d. “decreto Biagi”), introduce importanti norme in materia di lavoro in somministrazione (o interinale, secondo la terminologia comunitaria).
In particolare, viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell’agenzia di somministrazione hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte. Viene precisato, inoltre, conformemente alla direttiva comunitaria, che le predette condizioni di base di lavoro e d’occupazione hanno per oggetto anche l’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione.
Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice. Si applica inoltre, per tale violazione, la sanzione accessoria della cancellazione dall’albo delle agenzie per il lavoro.
Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall’agenzia di somministrazione siano informati dall’impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Viene inserita, infine, nel testo del d.lgs. n. 276/2003, un’importante disposizione, che introduce la c.d. “causalità temperata”, volta a favorire l’occupazione e l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori: ossia, ferme restando, in generale, le previsioni del d.lgs. n. 276/2003 che impongono la sussistenza delle c.d. “causali” (ossia le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) per il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e che consentono ai contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti quantitativi di utilizzazione della medesima tipologia di somministrazione di lavoro, viene consentito di derogare alle previsioni sopra citate qualora il contratto di somministrazione a tempo determinato preveda l’utilizzo di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati, individuate anche ai sensi delregolamento (CE) n. 800/2008.”