DOCUMENTO MANOVRA GIOVANI DIRIGENTI PUBBLICI

Gli interventi di riduzione della spesa introdotti con il decreto legge n. 78, pur nella condivisibile prospettiva di stabilizzazione dei conti pubblici in una fase di turbolenze dei mercati finanziari internazionali, rischiano di indebolire fortemente il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione.

Se così fosse, si realizzerebbe un enorme danno all’intero Paese: solo una Pubblica Amministrazione efficiente e moderna, infatti, può costituire un fattore di crescita e non un “freno” allo sviluppo, come talvolta è avvenuto in passato.

Le spese delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso valgono il 52.5% del PIL. Le sole spese per il personale circa l’11% del PIL.

Se il Paese vuole ricominciare a crescere è decisivo migliorare le modalità di impiego di questo 52.5% del PIL ed aumentare la produttività della PA.

La riforma della PA non è quindi un’opzione; è una necessità

E’ del tutto irragionevole immaginare che la qualità della spesa pubblica possa migliorare, che la produttività del lavoro pubblico possa accrescersi, senza un forte investimento sulla qualità, sulla motivazione, sulla autonomia del management pubblico

Con questa convinzione, l’Associazione delle Giovani Classi Dirigenti Pubbliche (AGDP) in collaborazione con l’Associazione degli ex Allievi SSPA ha promosso un confronto con gli altri soggetti rappresentativi dei giovani dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni (carriera diplomatica, prefettizia, funzionari di Camera e Senato, etc) per presentare al mondo politico e all’opinione pubblica alcune proposte che, a parità di risparmi, consentirebbero di proseguire nel processo di riforma e ammodernamento della PA.

Occorre tagliare i veri “rami secchi” e non i “rami verdi”, che, invece, in futuro potrebbero dare frutti importanti.

Occorre ringiovanire la Pubblica Amministrazione (l’età media dei dipendenti pubblici è in progressiva crescita e dal 2006 al 2008 è passata da 46,7 a 47,5 anni), inserendo nuove professionalità e valorizzando il potenziale delle nuove generazioni nella costruzione dell’Amministrazione del futuro.

Occorre, infine, ricostituire l’orgoglio dello svolgimento di pubbliche funzioni da parte di chi, pur avendo altre opportunità lavorative, ha scelto di servire l’interesse della collettività e si vede ingiustamente accomunato a situazioni di scarso impegno lavorativo o, peggio, corruzione.

A tal fine, si propongono sette interventi al testo in esame, finalizzati rispettivamente a:

–           garantire un adeguato turn over nelle Pubbliche Amministrazioni, evitando l’allungamento al 2013 dell’insostenibile limitazione delle assunzioni al 20% dei rapporti cessati, già prevista per il biennio 2011-2012;

–           limitare e rendere più trasparenti (con conseguente risparmio per i conti pubblici) la nomina di dirigenti esterni, talvolta privi della necessaria professionalità;

–           evitare il rischio di ulteriore “precarizzazione” della dirigenza pubblica e di, conseguente, diminuzione di autonomia rispetto al vertice politico, sopprimendo la disposizione del decreto che prevede il possibile conferimento di incarichi dirigenziali di valore economico inferiore anche in assenza di valutazione negativa;

–           limitare la spesa per l’attività di consulenza ricompresa negli appalti di servizi;

–           stabilire regimi di incompatibilità ai titolari di incarichi presso gli enti previdenziali;

–           limitare anche negli enti locali il ricorso a dirigenti e professionalità esterne;

–           sopprimere la pletorica struttura dell’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali, con trasferimento delle funzioni al Dipartimento della Funzione Pubblica (con conseguente risparmio di 40 milioni di euro l’anno).

Oltre a queste proposte sviluppate nel dettaglio (e che si allegano), i giovani dirigenti pubblici auspicano ulteriori interventi, da adottare nel decreto in corso di conversione o anche in successivi provvedimenti, finalizzati in particolare a:

–           proseguire nell’attività di riforma del c.d. “pubblico impiego”, dotando la dirigenza pubblica dei necessari strumenti decisionali, in autonomia dalla politica, e valorizzando, anche attraverso adeguate politiche di formazione (per le quali è necessario rafforzate gli istituti pubblici preposti, in primo luogo la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione), le tante competenze professionali presenti nelle Pubbliche Amministrazioni, oggi spesso marginalizzate anche a causa dei numerosi incarichi conferiti a società e consulenti esterni;

–           semplificare l’attuale ordinamento amministrativo, rendendo più celeri e trasparenti le procedure decisionali, riducendo gli adempimenti a carico di cittadini e imprese nei rapporti con la PA, proseguendo nell’attività di razionalizzazione e sfoltimento degli uffici e degli enti pubblici, pubblicando e rendendo confrontabili i costi di funzionamento degli uffici e, soprattutto, completando la digitalizzazione dell’attività amministrativa;

–           promuovere una rinnovata idea di etica pubblica, che non si fermi all’adesione formale al canone della legge ma, imponendo agli amministratori e ai manager pubblici l’adozione dei migliori parametri gestionali e la massima trasparenza delle procedure, radichi nel settore pubblico l’etica della responsabilità;

–           promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso efficaci politiche di liberalizzazione delle attività economiche, che rimuovano le “barriere” attualmente esistenti, favoriscano l’ingresso nel mondo produttivo di nuovi attori economici (in particolare, dei giovani professionisti), rafforzino la concorrenza nei diversi settori e favoriscano una diminuzione dei prezzi;

–           contrastare efficacemente l’evasione e l’elusione fiscale, ad esempio con misure che favoriscano l’emersione dei redditi non denunciati anche attraverso la creazione di situazioni di “contrasto di interessi” tra fornitori e percettori di prestazioni (deducibilità delle prestazioni fatturate);

–           riformare il nostro sistema amministrativo ed istituzionale, ad esempio razionalizzando il numero delle province (se non al momento praticabile l’abolizione) e riducendo il numero di parlamentari e membri di consiglio regionali, comunali, circoscrizionali, etc.

Quanto, infine, al taglio alle retribuzioni operato dall’articolo 9, comma 2, del decreto – che, peraltro, eleva l’aliquota marginale del dipendente pubblico in alcuni casi a più del 50%, la più alta in assoluto, con evidente disparità di trattamento rispetto ad altri settori – i giovani dirigenti pubblici pur accettando, per spirito di servizio e rispetto delle istituzioni, di dare il proprio contributo al contenimento della spesa pubblica, in un momento di grave crisi economica internazionale, respingono con decisione l’idea che si tratti di una riduzione di compensi non giustificati dall’entità del lavoro svolto.

Chiunque, infatti, abbia pratica di uffici amministrativi conosce l’impegno e l’abnegazione che il più delle volte caratterizza la dirigenza pubblica, con poche, limitate eccezioni che non possono andare a detrimento dell’intera categoria.

Tagliare, inoltre, indiscriminatamente i compensi di tutti i dirigenti pubblici rischia di produrre un pericoloso effetto di “selezione avversa”, non incidendo significativamente sulle reali sacche di inefficienza, ma inducendo i soggetti più preparati e dinamici ad indirizzarsi verso altre opportunità lavorative, con conseguenze molto negative sull’efficienza – che va assolutamente aumentata e non diminuita – della Pubblica Amministrazione.

AS 2228

ART. 9

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“Per gli anni 2012 e 2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 40 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. Nelle assunzioni di cui ai periodi precedenti è data priorità assoluta al reclutamento di funzionari e dirigenti, muniti di diploma di laurea specialistica.”

Conseguentemente

All’articolo 12 prima del comma 1 inserire il seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 2011, a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dai soggetti pensionati che percepiscono trattamenti complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, sulle fasce di importo eccedenti il predetto limite è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del dieci per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, al limite di cui al primo periodo del presente comma.”

MOTIVAZIONE

La limitazione al 20% del turn over nella Pubblica Amministrazione anche per il biennio 2012-2013 non è accettabile, sia da un punto di vista di equità tra generazioni, venendo di fatto precluse ai giovani le opportunità lavorative connesse, sia in termini di minor efficienza per la stessa Amministrazione, con conseguente danno per l’intero sistema-Paese.

Con l’emendamento si propone di elevare la percentuale di sostituzione dal 20 al 40%.

È, inoltre, prevista una priorità assoluta per l’assunzione di funzionari e dirigenti. Si tratta, infatti, delle figure il cui reclutamento, da un lato, contribuirebbe, almeno in piccola parte, ad alleviare il grave problema della disoccupazione intellettuale giovanile e, dall’altro, garantirebbe i maggiori miglioramenti di efficienza della PA.

I maggiori oneri – pari a Euro 272 milioni (+20% di 1.360 milioni di Euro) sono più che compensati dall’introduzione di un contributo del 10% delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, che produrrebbe un gettito di 340 milioni di Euro (il monte pensioni riferito a trattamenti superiori a 8 volte il minimo ammonta a circa 17 mld di euro, considerando che almeno l'80% di questo ammontare dovrebbe rientrare nella “franchigia” non tassata, verrebbero tassati al 10% circa 3,4 mld di euro).

Si intende, così, da un lato, rendere il sacrificio richiesto per la stabilità dei conti pubblici maggiormente equilibrato tra generazioni – alleviando almeno in parte la c.d. “sindrome di Anchise” che già grava sui giovani italiani – dall’altro, promuovere una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso l’inserimento di giovani funzionari.

AS 2228

ART. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2 bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite dell’8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, il termine di tre anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano dai settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica nel settore oggetto dell’incarico, attestata da titoli di formazione universitaria e postuniversitaria, unitamente a pubblicazioni scientifiche nella medesima area di specializzazione professionale, nonché a concrete esperienze di lavoro postuniversitarie maturate per almeno un quinquennio in posizioni di elevata specializzazione professionale previste per l'accesso alla dirigenza. Se appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, le persone cui possono essere conferiti incarichi ai sensi del presente comma, devono inoltre possedere i requisiti di cui all’art. 28, comma 2. Per gli incarichi di cui al comma 4, il trattamento economico può essere integrato, fornendone particolare motivazione, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Tale integrazione è esclusa per gli incarichi successivi al primo conferiti alla medesima persona ai sensi del presente comma. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”.

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Degli incarichi di cui ai commi 3, 4 e 6 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, che curano la pubblicazione sui propri siti istituzionali delle schede relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti”.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a limitare ed a rendere più trasparente uno dei fenomeni il cui abuso ha provocato gravi danni alla Pubblica Amministrazione sia in termini di aumento di spese, che di diminuzione di efficienza dell’azione amministrativa – non sono mancate nomine dettate da motivazioni puramente elettoralistico-clientelari di soggetti dotati di modesta capacità tecnico-professionale – sia di tensioni all’interno degli uffici, dove spesso funzionari preparati ed efficienti si sono visti frustrati nelle proprie legittime aspirazioni di crescita professionale dalla nomina degli esterni che hanno fruito di questa “scorciatoia”, discutibile anche dal punto di vista del rispetto del principio costituzionale del concorso pubblico.

Ciò in quanto ad oggi l’affidamento dell'incarico dirigenziale ad un soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione non presuppone l'inesistenza di analoghe professionalità all'interno della medesima Amministrazione, né una valutazione comparativa tra le professionalità dei dirigenti interni e le attitudini dei “concorrenti” esterni.

Diversamente, la proposta emendativa caldeggia una preventiva e sicuramente meno dispendiosa ricerca delle figure necessarie tra le professionalità interne all’Amministrazione e solo in via residuale un conferimento – temporaneo ed esplicitamente motivato- a persone non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione.

Ciò proprio al fine di evitare la persistenza delle predette nomine di natura elettoralistica-clientelare, nonché al fine di porre un concreto freno al fenomeno della relativa ingerenza della politica nella Pubblica Amministrazione. Per tale via si potrà rafforzare efficacemente il sistema di selezione e valutazione dei dirigenti della PA e del personale in generale in base al criterio della meritocrazia, sul quale si incentra anche la recente Riforma Brunetta.

 


AS 2228

ART. 9

Al comma 32 sostituire le parole “anche in assenza” con le seguenti: “in caso”.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a prevedere che il conferimento al dirigente non confermato nel proprio precedente incarico di altro incarico anche di valore economico inferiore possa avvenire solo in presenza di una valutazione negativa.

L’attuale formulazione, invece, consentendo il conferimento di incarico di valore economico inferiore anche in assenza di valutazione si presterebbe a facili abusi, rendendo concreto il rischio di ulteriore “precarizzazione” della dirigenza pubblica e di, conseguente, diminuzione di autonomia rispetto al vertice politico.

AS 2228

ART. 6

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i limiti di spesa in materia di incarichi di collaborazione occasionale, ivi compresi quelli relativi agli incarichi di consulenza, si applicano alle attività di consulenza, supporto e assistenza affidate a persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli enti pubblici non economici, che preliminarmente accertano l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno. I limiti di spesa di cui al comma 1 non si applicano agli affidamenti finanziati con fondi dell’Unione europea. I contratti per l’affidamento di attività di consulenza, supporto e assistenza a persone giuridiche sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione della denominazione della persona giuridica, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti di cui al presente articolo, le attività di consulenza previste dai contratti di fornitura di beni e servizi, ivi comprese le forniture informatiche e le iniziative di formazione, sono pubblicate, con i relativi costi, sui siti istituzionali delle amministrazioni di cui al comma 1 e sono comunicate ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150 alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a limitare una tipologia di spesa per consulenza che non viene evidenziata nelle disposizioni vigenti, quale è quella ricompresa negli appalti di servizi che spesso ricomprendono l’attività di consulenza come voce consistente.

AS 2228

ART. 7

Al comma 12 aggiungere in fine il seguente periodo:

“Ai titolari degli incarichi di cui al presente comma è fatto divieto di esercitare attività professionale anche di carattere occasionale per enti di diritto privato o altre pubbliche amministrazioni”.

MOTIVAZIONE

La proposta è finalizzata a chiarire il regime di incompatibilità da applicare ai titolari di incarichi presso Inps, Inail e Inpdap.

 

AS 2228

ART. 9

Aggiungere infine il seguente comma:

“38. I commi 2 e 3 dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui ai precedenti commi sono stipulati, negli enti in cui è prevista la dirigenza, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, i contratti di cui ai precedenti commi sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 10 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Essi non possono, in ogni caso, avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.”

MOTIVAZIONE

L’art. 110 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di seguito: TUEL) prevede, ai primi due commi, due diverse fattispecie di assunzioni a tempo determinato.

In particolare, il 1° comma prevede la possibilità per gli Enti locali, nei casi previsti dallo statuto, di stipulare contratti a tempo determinato (di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato) per la copertura di posti ricompresi all’interno della dotazione organica (responsabili dei servizi, qualifiche dirigenziali o alta specializzazione).

Il secondo comma disciplina, invece, le assunzioni a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.

Il successivo comma terzo, all’ultimo periodo, stabilisce che “il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”.

L’articolato normativo ha generato, dopo la sua emanazione, rilevanti problemi interpretativi, discendenti da difficoltà di coordinamento con il restante quadro ordinamentale.

La prima problematica è relativa alla configurabilità o meno dei relativi costi come spese di personale.

La previsione normativa di cui al terzo comma, infatti, in sede di applicazione pratica, ha generato una serie di incongruenze, la più significativa delle quali riguardava il rischio concreto di vanificare quel divieto di assunzione previsto come sanzione per gli enti i quali avessero violato il Patto di stabilità.

Il Legislatore è dovuto intervenire per porre rimedio a tale anomalia.

In questo senso vanno lette, ad esempio, due disposizioni della Legge n. 311 del 2004 (Legge finanziaria per il 2005), e precisamente:

–         l’art. 1, comma 33, il quale dispone che gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono procedere ad assunzioni di personale “a qualsiasi titolo”;

–         l’art. 1, comma 116, il quale, in maniera ancor più perentoria ed analitica, stabilisce che “gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

La legislazione successiva ha confermato e rafforzato il principio.

In particolare, l’art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nell’attuale formulazione, dopo avere previsto, a carico delle autonomie regionali e locali, che esse assicurino la riduzione delle spese di personale, chiarisce che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute “per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Rimane, peraltro, l’incongruente formulazione dell’art. 110 del TUEL, il quale è norma tuttora vigente.

Un’altra questione, molto dibattuta, emersa in sede di applicazione dell’art. 110 del TUEL, è quella dei suoi limiti quantitativi.

L’art. 110, infatti, prevede (al secondo comma) un limite espresso del 5% esclusivamente per i contratti a tempo determinato stipulati al di fuori della dotazione organica.

L’art. 40, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. “Riforma Brunetta”) ha novellato l’art. 19 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, aggiungendo allo stesso il comma 6 ter, il quale prevede che “il comma 6 ed il comma 6 bis si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, tra le quali, dunque, anche le autonomie territoriali.

Appare necessario, pertanto, un intervento normativo il quale elimini, anche in questo caso, i motivi di contrasto dell’art. 110 del TUEL con il restante quadro ordinamentale, inserendo, nell’ambito dello stesso, un limite quantitativo per l’assunzione di dirigenti a contratto finalizzata alla copertura di posti ricompresi all’interno della dotazione organica, al pari di quanto avviene per le Amministrazioni statali.

La modifica proposta, tra l’altro, avrebbe il pregio di determinare anche un significativo risparmio di spesa. Il terzo comma dell’art. 110, infatti, prevede che “il trattamento economico… può essere integrato… da una indennità ad personam”, la quale, invece, non è prevista per i dirigenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.


AS 2228

ART. 7

Aggiungere infine i seguenti commi:

“32. L’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa di 30 milioni di euro, sono trasferite al Dipartimento Pubblica Amministrazione e l’Innovazione della medesima Presidenza.

33. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Presidenza, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.

34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell’articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011

36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo ordinario base delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 20 milioni di euro annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza Stato –città. Autonomie locali , da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

MOTIVAZIONE

L’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è un organismo pletorico, costituito da ben 168 consiglieri di amministrazione, per il cui funzionamento le amministrazioni provinciali e comunali versano nelle casse dell'agenzia circa 58 milioni di euro l’anno.

Con l’emendamento proposto si procede alla soppressione dell’Agenzia, riconducendone le funzione e le connesse risorse alla Presidenza del Consiglio.

Il risparmio di spesa che ne deriverebbe sarebbe assai rilevante. Infatti, oltre ad incassare circa 31 milioni di euro di fondo cassa, con la soppressione dell’Agenzia il costo annuo per lo svolgimento delle relative funzioni si attesterebbe sui 20 milioni, con un risparmio di ben 40 milioni di euro l’anno.

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