A seguito dell’audizione del 18 settembre 2012 sul DDL 2156-B (c.d. anticorruzione)la nostra Associazioneproduce il seguente documento:
L’AGDP ha da tempo segnalato la necessità di una rapida approvazione della legge anticorruzione a tutela dell’immagine delle istituzioni pubbliche nonché della stragrande maggioranza dei dirigenti pubblici che sono leali ed onesti servitori del nostro Paese.
Sui contenuti specifici del DDL si riassumono le osservazioni formulate in occasione della predetta audizione.
Art. 1 comma 5 lettera C: si rende opportuno una individuazione (non prevista nell’attuale formulazione) di contenuti minimi, più tipizzati, del piano anticorruzione per assicurare un univoco indirizzo generale tra tutte le amministrazioni centrali e periferiche, anche per tenere conto ed evitare il rischio della contraddizione fra le esigenze di semplificazione dei procedimenti e l’aggravio procedurale che si potrebbe determinare nel caso in cui ciascuna Amministrazione adottasse misure anticorruzione autonomamente e liberamente individuate.
Art. 1 comma 7: l’individuazione del Segretario Comunale quale “responsabile della prevenzione della corruzione” deve tener conto della circostanza che il Segretario Comunale è nominato fiduciariamente dal Sindaco quale figura apicale del Comune e/o Provincia. Per lo svolgimento di tale delicata funzione in maniera del tutto indipendente si renderebbe necessario rivedere l’attuale normativa sulla nomina del Segretario Comunale.
Art. 1 comma 12: a parere di questa Associazione non è accettabile che il responsabile del piano di prevenzione della corruzione risponda con una formula così ampia, che va dalla responsabilità dirigenziale a quella disciplinare a quella per danno erariale. Si introduce una presunzione che trasforma tale responsabilità in oggettiva e da essa l’incaricato può liberarsi solo fornendo una ardua dimostrazione a posteriori di aver fatto tutto per evitare fenomeni di corruzione. La prova positiva è praticamente impossibile ove si pensi che i fenomeni corruttivi presuppongono una deliberata volontà di occultare i comportamenti illeciti e quindi l’utilizzo di artifici per eludere qualsiasi misura preventiva che si sia pensato di introdurre nel piano. Si tenga anche conto che, tra l’altro, il piano dovrebbe prevedere criteri di rotazione dei dirigenti, ma tale circostanza potrebbe non essere affatto nella competenza e nel potere del responsabile della prevenzione della corruzione, il quale, quindi, sarebbe chiamato a rispondere per un fatto che esulerebbe del tutto dal suo controllo. La disposizione appare ingiustificatamente rigorosa, ancor più di quanto sia previsto relativamente a doveri e sanzioni a carico del responsabile della prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ facile anche prevedere che le disposizioni verrebbero interpretate con un esasperato ricorso al formalismo contraddicendo sia l’effettività dei risultati voluti sia gli sforzi delle Amministrazioni in materia di semplificazioni.
Art. 18:si condivide pienamente il contenuto del dettato normativo che limita i periodi di fuori ruolo di tutti i magistrati ed avvocati dello Stato. Tale norma consente una più netta separazione fra le funzioni giurisdizionali-consultive e quelle di amministrazione diretta.
Art. 19 lettera R: Traffico di influenza illecita. L’introduzione della nuova fattispecie di reato crea forti preoccupazioni perché la norma stessa così come formulata possa divenire uno strumento di criminalizzazione indiscriminata in palese violazione del principio generale di legalità.
Questa Associazione è altresì favorevole alla definizione di norme e criteri per favorire, e nei casi opportuni rendere cogente, la rotazione di incarico fra i dirigenti, con riguardo particolarmente agli uffici che si occupano dell’approvvigionamento di beni e servizi, di procedure di committenza pubblica e di interessi economici di cittadini. Sotto questo profilo si esprime anche apprezzamento per l’Art. 6 che pone giustamente l’attenzione sulla trasparenza delle posizioni dirigenziali conferite discrezionalmente dai vertici politici delle Amministrazioni a personale esterno alla P.A. In proposito si sottolinea comunque che la prevista relazione al Parlamento sul tema avrebbe scarso effetto di deterrenza se il Parlamento stesso non esercitasse compiutamente e con determinazione la propria funzione di controllo. Una proposta già avanzata da questa Associazione sul tema è quella di sottoporre ad audizioni pubbliche i vertici apicali delle Amministrazioni pubbliche nominati dal Governo.
Questa Associazione ritiene inoltre che, soprattutto negli enti territoriali, i controlli preventivi eliminati dalla c.d. Legge Bassanini oltre a generare un aumento della spesa pubblica hanno consentito un affievolimento delle misure di controllo e di prevenzione, causa non ultima di fenomeni di malcostume. E’ opportuna una generale riflessione su possibili reintroduzioni di pochi ma essenziali controlli preventivi.
Infine, si ribadisce che le modifiche introdotte dal presente DDL sono certamente necessarie ma queste devono essere accompagnate da una promozione culturale della legalità e dell’etica pubblica che devono essere percepite dai cittadini come valori essenziali per una sana convivenza civile. In tale nuovo contesto è evidente che i dipendenti pubblici corrotti devono essere percepiti dalla società alla pari di un delinquente comune.