Art.1
1. E' costituita, con sede in Roma, l'Associazione delle Giovani Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Art.2
1. L'Associazione delle Giovani Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni (d'ora in poi solo “Associazione”) è un'associazione senza scopo di lucro, indipendente ed autonoma. L'adesione ad essa dei singoli soci comporta l'obbligo dell'osservanza del presente atto.
Art.3
1. L'Associazione si propone di:
– favorire la nascita di una comune identità fra le giovani classi dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso l'individuazione di interessi e bisogni condivisi;
– promuovere e stimolare l'interesse dei soci al processo di ammodernamento del sistema-paese, approfondendo in particolare i grandi temi inerenti le riforme dello Stato, del Welfare e della Pubblica Amministrazione;
– favorire la diffusione di una cultura manageriale all'interno della Pubblica Amministrazione, in special modo attraverso una maggiore attenzione alla formazione e alla gestione delle risorse umane;
– agevolare e diffondere la conoscenza sugli scenari futuri delle relazioni internazionali e del processo di integrazione dell'Unione Europea, soprattutto in termini di impatto sulle strutture nazionali, anche tramite il coordinamento e lo scambio di esperienze con associazioni affini di Paesi membri dell'UE e candidati all'adesione.
Art.4
1. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, l'Associazione:
– promuove riunioni, convegni, seminari e cura pubblicazioni ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali;
– stimola la partecipazione dei soci alle iniziative promosse da altre associazioni ed organizzazioni, nazionali ed internazionali, perseguenti analoghe finalità;
– favorisce il confronto, finalizzato allo scambio di idee e di esperienze professionali, con i rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale, accademico e delle libere professioni, tenendo in particolare considerazione le componenti più giovani.
Art.5
1. Aderiscono all'Associazione le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni, anche stranieri, che ne condividono i principi e le finalità.
2. L'ammissione dei Soci è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
3. Si distinguono tre categorie di Soci: Onorari, Fondatori ed Ordinari. Sono Soci Onorari coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo, scelti tra esperti di chiara fama di pubblica amministrazione. Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso l'associazione e ne hanno firmato l'Atto Costitutivo. Sono Soci Ordinari coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo in seguito a domanda e su presentazione di almeno due soci.
4. Tutti i soci, tranne gli Onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e l'indegnità vengono sancite dal Consiglio Direttivo.
Art.6
1. Sono organi dell'Associazione Giovani Dirigenti:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Comitato Scientifico;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Presidente.
Art.7
1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, senza distinzione di categorie. Essa viene convocata tutte le volte che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ed almeno una volta l'anno.
2. Spettano all'Assemblea dei Soci:
a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo:
b) le deliberazioni inerenti le modifiche del presente atto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione Giovani Dirigenti.;
c) l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea dei soci adotta ogni altra deliberazione da essa ritenuta opportuna e non riservata dal presente atto ad altri organi.
4. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sono fissati il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione, la quale può avere luogo anche nella medesima data prevista per la prima.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario. Il segretario è nominato dal Presidente.
6. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, anche mediante delega, la metà più uno dei soci.
7. Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto per delega. Ciascun Socio, tuttavia, non può avere intestate più di cinque deleghe.
8. I Soci non in regola con i versamenti delle quote associative non possono intervenire, né in persona né per rappresentanza, all'Assemblea dei Soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
9. Le deliberazioni di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, sono adottate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti (di persona o per delega) che siano almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea validamente costituitasi.
Art. 8
1. Il Comitato Scientifico è composto anche dai Soci Onorari e viene consultato circa l'indirizzo generale delle attività dell'Associazione.
2. Si riunisce con il Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno; in quell'occasione il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la partecipazione del Ministro della Funzione Pubblica in carica o di un suo rappresentante.
Art. 9
1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni due anni ed è composto da un numero di Consiglieri non inferiore ad otto e non superiore a diciotto. In esso, la rappresentanza dei Soci collettivi non può eccedere quella di Soci che siano persone fisiche. Ne fanno parte di diritto i soci fondatori.In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito, un Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo attua la direttiva dell'Assemblea dei Soci, delibera le iniziative necessarie per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, stabilisce i programmi di massima dell'attività sociale, provvede all'Amministrazione ordinaria, stabilisce le quote associative annuali a carico delle diverse categorie di Soci, delibera le nomine dei Soci e la radiazione dall'Associazione per morosità o indegnità.
4. Il Consiglio Direttivo delega ai singoli componenti funzioni particolari in relazione a determinate materie.
5. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone annualmente all'Assemblea dei Soci.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente oppure per iniziativa di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per l'ammissione e la radiazione dei Soci che avviene a maggioranza dei due terzi. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art.10
1. La realizzazione dei programmi indicati dalle direttive dell'Assemblea dei Soci e dalle delibere del Consiglio Direttivo è affidata ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, del Segretario Generale, dal Tesoriere e dai Consiglieri che abbiano ricevuto deleghe particolari.
2. Il Comitato di Presidenza può deliberare attività di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art.11
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
Art.12
1. Il Segretario Generale provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e, di concerto con il presidente, si occupa del disbrigo degli affari correnti e dell'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione Giovani Dirigenti.
Art.13
1. Il Tesoriere provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, per quanto concerne la gestione dei fondi sociali.
Art.14
1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da altre eventuali erogazioni di associati e terzi, anche a titolo di donazione, dalle acquisizioni e dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione stessa, nonché da contributi esterni di qualsivoglia natura.
Art.15
1. L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno solare. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed il bilancio preventivo per l'anno successivo al Consiglio Direttivo che, dopo averli approvati, li sottopone al voto dell'Assemblea dei Soci.
Art. 16
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 17
1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente atto è demandata al Presidente, il quale può consultare il Comitato di Presidenza.
Art. 18
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del vigente Codice Civile ed alle altre norme di legge, in quanto applicabili.